Art. 3.
(Obbligo di informazione sulla
possibilità di registrazione sonora).

      1. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, con invito esplicito formulato e riportato per esteso a pena di nullità dell'atto nel verbale, insieme alle altre indicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura penale, deve chiedere all'indagato o alla persona a cui si chiede di rendere informazioni, prima dell'inizio della verbalizzazione, se intende avvalersi

 

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del diritto di registrazione sonora dell'atto che andrà ad essere compiuto.